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ATTUALITÀ E DOTTRINA
I – Eccessiva onerosità nei crediti bancari: profili, interpretazioni e violazioni costituzionali
DOI: 10.53136/97912218240011
Pages: 9-29
Publication date: Dicember 2025
Publisher: Aracne
SSD:
IUS/01
Focalizzando l’articolo 1339 del codice civile e l’articolo 124 bis Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (testo unico bancario), in tale contributo viene proposta un’innovativa interpretazione sul merito creditizio. La quale secondo l’autore deve considerarsi imperativa in tutto il periodo di esecuzione nei contratti bancari di durata, quali conto correnti, aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo. Interpretazioni del genere sono già state attuate anche in materie simili, che paiono presagire ad una direzione, che sta via via prendendo sia il Legislatore italiano ed europeo, che la giurisprudenza. Nell’ultimo paragrafo, sono state messe in evidenza le motivazioni giuridiche, le quali alla luce dell’articolo 2, 3 e 41 della Costituzione e del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, mostrano profili di illegittimità costituzionale dell’articolo 118 del Testo unico Bancario, nella parte in cui non viene estesa in favore del cliente consumatore anche la facoltà di invocare lo “ius variandi”. L’adozione di tale interpretazione, oltre a risolvere problematiche di giustizia sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, eviterebbe la risoluzione di molti contratti bancari e darebbe maggiori possibilità al cliente bancario di restituire il finanziamento, senza che l’Ordinamento ricorra a provvedimenti tampone, quali l’accesso al fondo Gacs (art. 1 Legge 30/1999), che comportano un notevole impiego di risorse finanziare e ulteriori richiami, se non addirittura sanzioni, da parte degli organi di vigilanza delle istituzioni europee.